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	<title>Trasporto Rifiuti Speciali</title>
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	<description>Trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non</description>
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		<title>Sistri si parte il 30 giugno 2012, ma ancora non funziona</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Albo Gestori Ambientali]]></category>

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		<description><![CDATA[Il nuovo emendamento al Milleproroghe, come anticipato, porterà tutte le imprese iscritte al sistri alla nuova partenza indicata al 30 giugno 2012. Di fatto, la partenza scaglionata che vedeva le imprese partire in modo differenziato, non sarà operativa. Questo riteniamo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portalerifiutispeciali.it/sistri-si-parte-il-30-giugno-2012-ma-ancora-non-funziona"><img class="alignleft size-full wp-image-3946" style="padding: 5px; border: 1px solid #cccccc; margin-right: 10px; margin-bottom: 5px;" title="Sistri_non_funziona" src="http://www.trasportorifiutispeciali.it/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/54cf7_Sistri_non_funziona.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a>Il nuovo emendamento al <a href="http://www.portalerifiutispeciali.it/decreto-legge-29-dicembre-2011-n-216/" target="_blank">Milleproroghe</a>, come anticipato, porterà tutte le imprese iscritte al sistri alla nuova partenza indicata al 30 giugno 2012.<br />
Di fatto, la partenza scaglionata che vedeva le imprese partire in modo differenziato, non sarà operativa. Questo riteniamo sia un bene, visto che  partenze a scaglioni, avrebbero portaro un ulteriore aggravio in termini di tempo, investito dalle imprese per verificare  la correttezza dei dati indicati dall’impresa, in merito all’obbligo di operare tramite il sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri, o meno!<br />
Un problema quest’ultimo che al momento affligge gli impianti, che con la delibera del’Albo Gestori Ambientali, inerente alle  Imprese cancellate dall’Albo per mancato aggiornamento dell’iscrizione al trasporto dei propri rifiuti <a href="http://www.portalerifiutispeciali.it/cancellazione-albo-gestori-ambientali-per-mancato-rinnovo-iscrizione-in-conto-proprio/" target="_blank">Delibera n. 2 del 23/01/2012 </a> (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/2012) ha di fatto provveduto a<span id="more-355"></span> cancellare le aziende iscritte nella sezione per il tarsporto dei propri rifiuti in Conto proprio,  molte delle quali, non informate dalle rispettive associazioni di categoria, continuano a svolgere la loro attività presentandosi presso gli impianti di conferimento, i quali, dovranno ora verificare la posizione dell’iscrizione, al fine di non incorrere  in illeciti o concorso nella gestione illecita del rifuto.</p>
<p>Tornando al Sistri, a breve si abbandoneranno quindi formulari di identificazione dei rifiuti e registro di carico e scarico tutti assieme.  Una semplificazione al sistema, anche se le imprese lamentano ancora gravi inefficienze già segnalate nei precedenti articoli (software, chiavette, black box) ed ancora non totalmente risolte.</p>
<p>Questa ulteriore proroga di 3 mesi, si spera sia dovuta, ma ne dubitiamo, a rendere funzionale e funzionante il sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri che da tempo ormai le aziende hanno dovuto finanziare e fronteggiare tra le varie proroghe e aggiornamenti, pubblicazioni di manuali d’uso ecc. ecc.  creando ovviamente un malcontento generale che ha portato di fatto, alcune aziende a dar via ad una clss action, per richiedere la restituzioni delle somme ingiustamente versate quale contributo annuale per un sistema mai partito.</p>
<p>Crediamo che quest’ultimo capitolo del Sistri, altro non sarà che il preludio alla sua totale cancellazione, vista l’inapplicabilità del sistema e la  perdita funzionale dello stesso, che voleva la tracciabilità del rifiuto, che di fatto a perso con le modifiche apportate di volta in volta.</p>
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		<title>Rifiuti Obblighi di comunicazione annuale</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portale Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Cer]]></category>

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		<description><![CDATA[Rispetto agli obblighi previsti nel 2011, le modalità di compilazione e trasmissione della dichiarazione SISTRI da parte di produttori e gestori di rifiuti e della dichiarazione MUD da parte dei  gestori di veicoli fuori uso rimangono immutate, ma è stato ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portalerifiutispeciali.it/Rifiuti Obblighi di comunicazione annuale"><img class="alignleft size-full wp-image-3937" style="padding: 5px; border: 1px solid #cccccc; margin-right: 10px; margin-bottom: 5px;" title="obblighi-com-ann" src="http://www.trasportorifiutispeciali.it/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/258e9_obblighi-com-ann.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a>Rispetto agli obblighi previsti nel 2011, le modalità di compilazione e trasmissione della dichiarazione SISTRI da parte di produttori e gestori di rifiuti e della dichiarazione MUD da parte dei  gestori di veicoli fuori uso rimangono immutate, ma è stato introdotto il nuovo codice ISTAT ATECO 2007:</p>
<p>per i produttori iniziali di rifiuti e imprese e enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti è prevista la compilazione della Dichiarazione SISTRI (D.M. 52/2011) tramite il software messo a disposizione da Unioncamere.</p>
<p>La Dichiarazione può essere inviata alla Camera di commercio competente può avvenire attraverso una delle seguenti modalità:<span id="more-354"></span></p>
<ul>
<li>via telematica tramite il sito <a href="http://www.mudtelematico.it" target="_blank">www.mudtelematico.it</a></li>
<li>su supporto magnetico</li>
<li>su supporto cartaceo (non possibile per i gestori).</li>
</ul>
<p>I produttori iniziali di rifiuti ed imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti possono adempiere a tale obbligo anche tramite la compilazione delle schede che saranno rese disponibili sul portale www.sistri.it, inviandole, poi, al Sistri telematicamente tramite il portale www.sistri.it .</p>
<p>per i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali è previsto l’invio annuale del MUD attraverso la Comunicazione Veicoli Fuori uso del MUD (DPCM 23/12/2011) tramite il software messo a disposizione da Unioncamere. Alla Camera di Commercio competente la Comunicazione può essere inviata in una delle seguenti modalità:</p>
<ul>
<li>via telematica, tramite il sito <a href="http://www.mudtelematico.it" target="_blank">www.mudtelematico.it</a></li>
<li>con spedizione del supporto magnetico.</li>
</ul>
<p>I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i relativi Sistemi Collettivi di Finanziamento, per i quali le modalità di compilazione e di trasmissione rimangono immutate, provvedono alla compilazione e all’invio telematico, alla Camera di commercio competente, della Comunicazione AEE del MUD tramite il sito <a href="http://www.registroaee.it" target="_blank">www.registroaee.it</a>.</p>
<p>Per quanto riguarda il CONAI sono state modificate le schede per la compilazione del MUD con la creazione  di una sezione specifica: Comunicazione Imballaggi. Questa sezione può essere compilata tramite il software messo a disposizione da Unioncamere.<br />
E’ prevista una unica modalità di invio del MUD al Catasto nazionale dei rifiuti attraverso Supporto magnetico.<br />
Per quanto riguarda i Comuni o loro Consorzi e/o Comunità Montane sono state modificate le schede e viene previsto l’obbligo di compilazione telematico attraverso il sito www.mudcomuni.it. La spedizione della dichiarazione potrà avvenire o via telematica con firma digitale usando il sito tramite il sito www.mudcomuni.it o stampando le schede generate dalla procedura e trasmettendole alla Camera di commercio su supporto cartaceo.</p>
<p>A cura di Gabriella Donadio</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ecocerved.it" target="_blank">www.ecocerved.it</a></p>
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		<title>Cancellazione dall’Albo Gestori Ambientali per mancato rinnovo iscrizione in conto proprio</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portale Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Albo Gestori Ambientali]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti non pericolosi]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto dei Rifiuti]]></category>

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		<description><![CDATA[(comunicato pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/2012) Delibera n. 2 del 23/01/2012 Recentemente, l’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato l’elenco delle aziende cancellate dalla sezione delle imprese che trasportano i propri rifiuti in  “Conto Proprio” ai sensi dell’art. 212, comma ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portalerifiutispeciali.it/cancellazione-albo-gestori-ambientali-per-mancato-rinnovo-iscrizione-in-conto-proprio"><img class="alignleft size-full wp-image-2843" style="padding: 5px; border: 1px solid #cccccc; margin-right: 10px; margin-bottom: 5px;" title="Cancellazione_albo" src="http://www.trasportorifiutispeciali.it/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9d6a7_Cancellazione_albo.jpg" alt="" width="276" height="183" /></a>(comunicato pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/2012)</p>
<p><a href="http://www.albogestoririfiuti.it/Download/it/DelibereComitatoNazionale/048-Del_2_23.01.2012.pdf" target="_blank">Delibera n. 2 del 23/01/2012</a></p>
<p>Recentemente, l’<strong>Albo Gestori Ambientali</strong> ha pubblicato l’elenco delle aziende cancellate dalla sezione delle imprese che trasportano i propri rifiuti in  “Conto Proprio” ai sensi dell’art. 212, comma 8, del <a href="http://www.portalerifiutispeciali.it/decreto-legislativo-3-aprile-2006-n-152/" target="_blank">decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152</a> in quanto non hanno provveduto all’arggiornamento dell’iscrizione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del <a href="http://www.portalerifiutispeciali.it/d-lgs-2052010-modifiche-alla-disciplina-dellalbo-nazionale-gestori/" target="_blank">decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205</a> che richiedeva ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, nonché ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in<span id="more-353"></span> quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di  integrare la propria iscrizione comunicando l’attività dalla quale sono prodotti i rifiuti, le caratteristiche dei rifiuti prodotti,  gli estremi dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti.</p>
<p><span><em>Ricordiamo che l’ Articolo 1 della delibera del 26 ottobre 2011 dell’Albo Gestori Ambientali recita;</em></span><br />
1. Le imprese iscritte all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 entro il 14 aprile 2008, ai  sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, che non  presentano richiesta di aggiornamento dell’iscrizione entro un anno  dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010,  n. 205, sono cancellate d’ufficio dall’Albo per i motivi indicati in  premessa.<br />
<a href="http://www.portalerifiutispeciali.it/deliberazione-26-ottobre-2011-mancato-aggiornamento-iscrizione-articolo-212-comma-8/" target="_blank">delibera del 26 ottobre 2011, n.4</a></p>
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		<title>Decreto-Legge 25 gennaio 2012, n. 2</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portale Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Cer]]></category>

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		<description><![CDATA[Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. (GU n. 20 del 25-1-2012) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare e superare in modo risolutivo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://www.portalerifiutispeciali.it/decreto-legge-25-gennaio-2012-n-2"><img class="alignleft size-full wp-image-3830" style="padding: 5px; border: 1px solid #cccccc; margin-right: 10px; margin-bottom: 5px;" title="Ministero_ambiente" src="http://www.trasportorifiutispeciali.it/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/f619e_Ministero_ambiente.jpg" alt="" width="167" height="155" /></a>Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. (GU n. 20 del 25-1-2012)</span></p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;<br />
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare e superare in modo risolutivo le criticita’ del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti prodotti negli impianti di trattamento, trito vagliatura e imballaggio (STIR) della regione Campania e di assicurare nel frattempo il costante e il corretto funzionamento dei citati impianti STIR, mediante la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di<span id="more-352"></span> comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti;<br />
Considerata la necessita’ ed urgenza di subordinare l’entrata in regime del divieto della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci all’adozione ad un provvedimento che definisca le caratteristiche tecniche dei sacchi, preveda specifiche sanzioni amministrative in caso di violazione, stabilisca puntuali modalita’ di informazione dei consumatori, al fine di superare dubbi interpretativi e difficolta’ operative insorti e consentire pertanto il pieno adeguamento ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello<br />
comunitario;<br />
Considerata altresi’ la necessita’ ed urgenza di offrire maggiori certezze agli operatori chiamati a fare applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per garantire omogeneita’ di posizioni in ambito applicativo e piena applicazione alla normativa europea, chiarendo in particolare che nel piu’ ampio concetto di terreno, suolo e sottosuolo deve intendersi ricompresa la matrice ambientale «materiale da riporto»;<br />
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 13 e del 20 gennaio 2012 ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze;<br />
Emana<br />
il seguente decreto-legge:<br />
Art. 1<br />
Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania<br />
1. Il comma 1-bis dell’articolo 6-ter del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e’ sostituito dal seguente:<br />
«1-bis. Per garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma 1, e’ autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.».<br />
2. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) al primo periodo la parola: «dodici» e’ sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;<br />
b) al secondo periodo:<br />
1) dopo le parole: «All’individuazione» sono inserite le seguenti: «ed espropriazione»;<br />
2) la parola: «delle» e’ sostituita dalla seguente: «di»;<br />
3) dopo le parole: «al patrimonio pubblico» sono inserite le seguenti: «, nonche’ alla conseguente<br />
attivazione ed allo svolgimento di tutte le attivita’ finalizzate a tali compiti,»;<br />
4) dopo le parole: «carriera prefettizia» sono inserite le seguenti: «anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonche’ operando con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente comma, con oneri a carico dell’aggiudicatario»;<br />
c) dopo il quarto periodo e’ inserito il seguente: «La procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per l’apertura delle discariche e l’esercizio degli impianti di cui alla presente disposizione e’ coordinata nell’ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell’autorizzazione integrata.»;<br />
d) al settimo periodo, le parole: «A tale fine, i commissari predetti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i commissari di cui al presente comma».<br />
3. Il termine di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e’ differito al 31 dicembre 2013.<br />
4. La regione Campania e’ autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007- 2013 relative al Programma attuativo regionale, per l’acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009. Le risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione.<br />
Art. 2<br />
Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell’ambiente<br />
1. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l’asporto merci, e’ prorogato fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l’asporto delle merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di quelli di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l’asporto destinati all’uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l’asporto destinati agli altri usi. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell’Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalita’ di informazione ai consumatori. In conformita’ al principio «chi inquina paga» sancito dall’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni europee e degli altri principi di cui all’articolo 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la commercializzazione dei sacchi per l’asporto diversi da quelli di cui al primo periodo puo’ essere consentita alle condizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza<br />
del Consiglio dei Ministri. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi al presente comma e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantita’ ingenti di sacchi per l’ asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.<br />
Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia<br />
giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioniprovvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo  17 della medesima legge n. 689 del 1981 e’ presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale e’ stata accertata la violazione.<br />
Art. 3<br />
Materiali di riporto<br />
1. Considerata la necessita’ di favorire, nel rispetto dell’ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.<br />
2. All’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all’articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».<br />
Art. 4<br />
Entrata in vigore<br />
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.<br />
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>
<p>Dato a Roma, addi’ 25 gennaio 2012<br />
NAPOLITANO<br />
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze<br />
Clini, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare<br />
Passera, Ministro dello sviluppo economico<br />
Visto, il Guardasigilli: Severino</p>
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		<title>Sistri: al via il 30 giugno 2012. Ennesima proroga</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:45:44 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portalerifiutispeciali.it/sistri-al-via-il-30-giugno-2012-ennesima-proroga"><img class="alignleft size-full wp-image-3923" style="padding: 5px; border: 1px solid #cccccc; margin-right: 10px; margin-bottom: 5px;" title="sistri_1000proroghe__250x166" src="http://www.trasportorifiutispeciali.it/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9e163_sistri_1000proroghe__250x166.jpg" alt="" width="250" height="166" /></a>Ci risiamo. Dopo una querelle infinita che dura da più di un anno ormai e che vede il continua slittamento dell’avvio del Sistri, il famoso sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti pericolosi, ecco giungere l’ennesima proroga: non partirà più il 2 aprile prossimo, come annunciato più volte dal ministro dell’Ambiente, Corrrado Clini, e come previsto dal decreto Milleproroghe, ma il 30 giugno 2012. Il rinvio è contenuto in un emendamento  allo stesso Milleproroghe, approvato dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera.</p>
<p>Nel frattempo sono oltre 300 mila le imprese iscritte nei 2 anni che hanno preceduto gli innumerevoli slittamenti del via ufficiale del<span id="more-351"></span> Sistri ad aver sborsato 70 milioni di euro. Sono i soldi utilizzati per acquistare le black box, le usb e pagare la tassa d’iscrizione. Peccato che, mentre loro facessero i salti mortali per essere in regola, il Sistri non diventasse mai operativo e i click day evidenziassero chiari segni di debolezza del sistema informatico alle sue spalle, che dovrebbe poi permettere alle imprese di registrare autonomamente e soprattutto agevolmente le operazioni effettuate lungo la filiera dalla produzione allo smaltimento dei rifiuti.<br />
“Stiamo cercando una soluzione che pesi il meno possibile sulle aziende senza penalizzare la difesa dell’ambiente” ha continuato ad assicurare il ministro Clini. Ma al momento alle aziende iscritte importa solo di poter recuperare il denaro investito senza che il sistema sia mai partito.</p>
<p>Così, tra le varie proposte di associazioni di categoria e di singoli professionisti, lo studio legale Picozzi &amp; Morigi ha avanzato la propria alle imprese per appoggiarle nel far valere i propri diritti. Da parte loro, le imprese che vogliono affidarsi a Picozzi &amp; Morigi devono sottoscrivere una delega, conferire quindi il mandato allo studio legale e versare una somma forfettaria, oltre a recapitare allo stesso studio legale la documentazione utile.</p>
<p>Scritto da Redazione GreeBiz.it<br />
<a href="http://www.greenbiz.it/quadro-normativo/legislazione/3926-sistri-al-via-il-30-giugno-2012-ennesima-proroga-" target="_blank">http://www.greenbiz.it/quadro-normativo/legislazione/3926-sistri-al-via-il-30-giugno-2012-ennesima-proroga-</a></p>
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		<title>Esonerate le Imprese Agricole dal Sistri</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:45:43 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L’articolo 13 del decreto legge 29 dicembre 2011, n.216 “decreto milleproroghe” conferma, fino al 2 luglio 2012, il regime di esonero dall’iscrizione al Sistri Il contenuto nella norma di riferimento, cita espressamente: i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 13 del decreto legge 29 dicembre 2011, n.216 “decreto  milleproroghe” conferma, fino al 2 luglio 2012, il regime di esonero  dall’iscrizione al Sistri</p>
<p>Il contenuto nella norma di riferimento, cita espressamente: i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno;  i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all’anno. La conservazione della convenzione o del contrato stipulato con il gestore del circuito organizzato di raccolta o la piattaforma di conferimento, non deve essere inferiore ai<span id="more-350"></span> 5 (cinque) anni.</p>
<p>Si conferisce di fatto una semplificazione per questa tipologia di imprese, a patto di dovere dimostrare l’occasionalità e saltuarità dei trasporti  dei propri rifiuti pericolosi e non.</p>
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		<title>Approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2012.</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011 è stato approvato il modello di dichiarazione ambientale MUD 2012, riferito ai movimenti effettuati nell’anno 2011 appena trascorso. La modulistica approvata, riguarda i soggetti che effettuano raccolta e ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portalerifiutispeciali.it/approvato-il-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-2012"><img class="alignleft size-full wp-image-3918" style="padding: 5px; border: 1px solid #cccccc; margin-right: 10px; margin-bottom: 5px;" title="Approvato_modello_mud_2012" src="http://www.trasportorifiutispeciali.it/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/bcd89_Approvato_modello_mud_2012.jpg" alt="" width="230" height="219" /></a>Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011 è stato approvato il modello di dichiarazione ambientale MUD 2012, riferito ai movimenti effettuati nell’anno 2011 appena trascorso.</p>
<p>La modulistica approvata, riguarda i soggetti che effettuano raccolta e recupero dei veicoli fuori uso,  i produttori di rifiuti elettrici ed elettronici, il Conai, i produttori di imballaggi e i Comuni.<br />
Soli quindi i rifiuti urbani, i rifiuti assimilati agli urbani, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli imballaggi e tutti quelle tipologie di  codici C.e.r. raccolte dai comuni in convenzione.</p>
<p>Ricordiamo che Commercianti ed intermediari di rifiuti, Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti, Imprese ed enti  che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali, industriali, di recupero e smaltimento rifiuti che hanno<span id="more-349"></span> complessivamente meno  di 10 dipendenti e le Attività commerciali; agricole e agroindustriali o attività di servizio, non sono tenute alla presentazione della dichiarazione ambientale MUD.</p>
<p>Per tutti gli altri, rimangano invariate le procedure e il ricorso alla modulistica come l’anno precedente.<br />
Produttori di rifiuti e imprese che effettuano operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti, entro il 30 aprile 2012, presentano i dati relativi alle movimentazioni del 2011, trasmettendo alla Camera di Commercio in via telematica o cartacea le schede del capitolo 1 – Rifiuti del D.P.C.M. 27 aprile 2010  o compilando i modelli disponibili sul sito www.sistri.it</p>
<p>Software e materiale informativo sarà reso a breve disponibile sul sito www.ecocerved.it<br />
Entro il 30 aprile, come del resto gli anni precedenti, bisognerà quindi far fronte a questa scadenza, che prescinde dagli obblighi previsti dal sistema di tracciabbilità dei rifiuti Sistri</p>
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		<title>Ddl sulla miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati: un grave passo indietro</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:45:41 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Albo Gestori Ambientali]]></category>
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		<category><![CDATA[Rifiuti speciali]]></category>

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		<description><![CDATA[I rischi e le contraddizioni di una proposta di legge che cancellerebbe la tracciabilità dei rifiuti liquidi Alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, in sede referente, è giacente un progetto di legge, n. 4240 avente ad oggetto “Modifiche agli ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>I rischi e le contraddizioni di una proposta di legge che cancellerebbe la tracciabilità dei rifiuti liquidi</span></p>
<p>Alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, in sede referente, è giacente un progetto di legge, <a href="http://parlamento.openpolis.it/atto/documento/id/62207" target="_blank">n. 4240 avente ad oggetto “Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie”.</a></p>
<p>L’articolo 3 del progetto di legge in argomento prevede la sostituzione dell’attuale comma 5 dell’articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che, a seguito della modifica apportata dall’art. 33 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 dicembre 2010 – S.O. n. 269), ha previsto la speciale disciplina per i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature, di cui già si è diffusamente trattato nell’articolo pubblicato su questa testata il 5 marzo 2011, dal titolo: <a href="http://www.leggioggi.it/2011/03/05/i-rifiuti-provenienti-dalle-attivita-di-pulizia-manutentiva-delle-reti-fognarie/" target="_blank">“I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie”</a></p>
<p>La nuova formulazione proposta nell’articolo 3 è la seguente:<span id="more-348"></span></p>
<p>“5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. Sia la fase di produzione, comprensiva anche del percorso di raccolta, sia il trasporto di tali rifiuti dovrà essere accompagnato da un’unica scheda Sistri in bianco per automezzo e per percorso di raccolta da definire con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva, luogo dove, in tale caso, si considerano prodotti. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie sono tenuti ad aderire al sistema Sistri ai sensi dell’articolo 188-ter, comma 1, lettera f), anche in qualità di produttori di rifiuti speciali non pericolosi. Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti”</p>
<p>La proposta in argomento avrebbe l’obiettivo di assoggettare alla speciale disciplina prevista per i rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie anche i “rifiuti prelevati da fosse settiche e pozzi neri, in quanto insediamenti non connessi alle reti fognarie” e per “allineare il dettato normativo a quanto previsto nel Manuale operativo del SISTRI” (cfr. pag. 86 del <a href="http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201105/0531/pdf/08.pdf&amp;backto=http%3A//www.camera.it/210%3FslAnnoMese%3D201105%26slGiorno%3D" target="_blank">resoconto sommario dei lavori della Commissione VIII Ambiente della Camera dei Deputati</a> in data 31 maggio 2011).</p>
<p>Certo, è assai curioso il fatto che uno degli obiettivi di tale proposta di legge sia quello di “allineare” la fonte primaria (art. 230, comma 5, D.Lgs. 152/2006) alla prassi, sia perchè, di norma, dovrebbe essere al contrario (la prassi, anche ministeriale, deve essere secondo legge e non contro o al di fuori della legge), e sia perchè ciò conferma la fondatezza di quanto già esposto a proposito della sussistenza di errori (anche contro legge) nel manuale operativo del SISTRI (cfr. articolo pubblicato su questa testata il 24 novembre 2011 dal titolo: “Sistri: attenti agli errori nel manuale operativo”).</p>
<p>Oltre a ciò, va pure detto che, confrontando l’attuale formulazione del quinto comma dell’art. 230 D.Lgs. 152/2006 con quella proposta nell’art. 3 del progetto di legge in questione, si nota che non si tratta di un mero allargamento della disciplina speciale, prevista (oggi) per i rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie, anche ai rifiuti prelevati dalle fosse settiche e manufatti analoghi, ma si vuole intaccare pesantemente il principio di tracciabilità dei rifiuti in questione. E si spiega perchè.</p>
<p>L’attuale formulazione del quinto comma dell’art. 230 del D.Lgs. 152/2006, sebbene consideri (per fictio juris) lo spurghista quale produttore dei rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie, ne continua a richiedere l’iscrizione all’Albo gestori ambientali quale trasportatore di rifiuti prodotti da terzi (art. 212, comma 5, D.Lgs. 152/2006) e, di conseguenza, ne continua a chiedere l’adesione al SISTRI quale trasportatore professionale di rifiuti (prodotti da terzi) ai sensi dell’art. 188-ter, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 152/2006. Quindi, al momento, lo spurghista, anche quando va ad effettuare la pulizia manutentiva delle reti fognarie, deve tracciare i rifiuti dal momento (e dal luogo) di effettiva produzione (il punto della rete fognaria) sino al momento ed al luogo di smaltimento, in ossequio al principio di tracciabilità stabilito dall’art. 188-bis, 1° comma, D.Lgs. 152/2006. Sino all’1 aprile 2012 dovrà tracciare sia con i formulari che con il SISTRI, sebbene sia sanzionata solamente l’assenza del formulario; dal 2 aprile 2012 dovrà tracciare solo con il SISTRI.</p>
<p>Il progetto di legge in argomento, invece, prevede che la tracciabilità venga assicurata solo con un’unica scheda SISTRI in bianco per automezzo e per percorso di raccolta, il che significa che il SISTRI riceverà le informazioni sui punti di prelievo solo a fine percorso e non prima, come avviene oggi. Non solo. Ma il punto critico è laddove l’art. 3 del progetto di legge in argomento prevede che se i rifiuti (da fognature, da fosse settiche e da manufatti analoghi) non vengono conferiti direttamente all’impianto di smaltimento/recupero, ma vengono trasportati nella sede o nell’unità locale dello spurghista, tali rifiuti si considerano ivi prodotti; di conseguenza: la tracciabilità di tali rifiuti inizierà solo da tale luogo e non vi sarà alcuna tracciabilità delle fasi e dei trasporti antecedenti.</p>
<p>La cancellazione della tracciabilità dei rifiuti nei prelievi e nei trasporti precedenti al conferimento alla sede o unità locale dello spurghista, determinerà non pochi rischi, di cui si offre qualche esempio:</p>
<p>- renderà pressocchè impossibile applicare il divieto di smaltimento fuori ambito dei rifiuti da fognature e da fosse settiche, così come stabilito dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. 152/2006. In poche parole, per fare un esempio concreto, uno spurghista con sede a Roma che andrà a fare lo spurgo di fognature o fosse settiche anche fuori la propria Regione, conferendo presso la propria sede romana, non dovrà più tracciare il viaggio sino a lì, e, di conseguenza, quando andrà a conferire nel depuratore dell’ambito territoriale di competenza, il gestore non potrà più accorgersi della provenienza fuori ambito (e vietata) dei rifiuti;</p>
<p>- renderà assai più facile gli smaltimenti illeciti, poichè, siccome questi vengono fatti senza tracciabilità, le autorità di controllo sulla strada non potranno più verificare il luogo di destino del rifiuto, dato che l’autista potrà scusarsi dicendo che sta portando il carico di rifiuto presso la sede dell’impresa di spurgo;</p>
<p>- renderà assai più semplice l’evasione fiscale, poichè, l’assenza della tracciabilità nei percorsi di raccolta sino alla sede, farà venire meno un efficace strumento di controllo fiscale (con il formulario o con la scheda SISTRI è assai arduo non fatturare nulla !);</p>
<p>- favorirà la concorrenza sleale in danno degli spurghisti onesti, perchè questi faranno i prezzi tenendo conto dei costi dovuti alla gestione legale e regolare dei rifiuti, gli altri, invece, potranno ribassare di parecchio i prezzi perchè tanto potranno contare sulle maggiori possibilità di smaltimento illecito;</p>
<p>- favorirà le frodi commerciali e le frodi negli appalti pubblici, poichè l’assenza di tracciabilità renderà più difficile controllare l’effettiva esecuzione delle prestazioni.</p>
<p>Per concludere, non volendo mettere in dubbio la buona fede e le buone intenzioni dei firmatari di tale progetto di legge, è fin troppo chiaro che, laddove venisse approvato, sarebbe un grande passo indietro per la normativa e la cultura ambientale italiana che, negli ultimi 15 anni, hanno fatto della tracciabilità dei rifiuti, sin dal momento (e dal luogo) di effettiva produzione, il caposaldo della lotta alla gestione illecita dei rifiuti.</p>
<p>Pubblicato da Vincenzo Vinciprova<br />
<a href="http://www.leggioggi.it/2012/01/11/ddl-sulla-miscelazione-di-rifiuti-speciali-e-di-oli-usati-un-grave-passo-indietro/" target="_blank">http://www.leggioggi.it</a></p>
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		<title>Sistri: tutte le scadenze e le novità dopo l’entrata in vigore del Milleproroghe</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:45:40 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 dello scorso 29 dicembre 2011 il decreto Milleproroghe, già ribattezzato “Centoproroghe” per il netto taglio al numero delle norme contenute. Tra queste figura anche l’ennesimo rinvio dell’entrata in operatività del Sistri. Riepiloghiamo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portalerifiutispeciali.it/sistri-scadenze-novita-entrata-milleproroghe"><img class="alignleft size-full wp-image-3908" style="padding: 5px; border: 1px solid #cccccc; margin-right: 10px; margin-bottom: 5px;" title="gu_sistri" src="http://www.trasportorifiutispeciali.it/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5c2d7_gu_sistri.jpg" alt="" width="250" height="166" /></a>E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 dello scorso 29 dicembre 2011 il decreto Milleproroghe, già ribattezzato “Centoproroghe” per il netto taglio al numero delle norme contenute. Tra queste figura anche l’ennesimo rinvio dell’entrata in operatività del Sistri. Riepiloghiamo le novità.</p>
<p>Il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” ha fatto la sua comparsa in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2011 ed è quindi entrato in vigore. Stiamo parlando del decreto meglio noto come “Milleproroghe”, un nome che ne svela immediatamente il contenuto. A dire la verità, tuttavia, nel corso dei mesi e delle varie discussioni delle quali è stato oggetto, il decreto ha perso gran parte delle misure che<span id="more-347"></span> all’inizio avrebbe dovuto inglobare, al punto che ormai per i commentatori è diventato “Centoproroghe”.<br />
In ogni caso, una delle norme in questione è quella che sancisce l’ennesima proroga per il Sistri, il famigerato sistema di tracciabilità dei rifiuti totalmente telematico, che non entrerà più in operatività il prossimo febbraio ma che è stato rinviato nuovamente. Questa volta – sperando sia quella buona – la data prevista per il passaggio al nuovo sistema che sostituirà formulari e registri cartacei è il 2 aprile 2012. Lo slittamento è stato ritenuto necessario perché possa venirsi a creare un adeguato periodo transitorio mentre il sistema viene messo a punto al 100% e si tenterà di rimediare agli errori commessi in passato, anche grazie a quanto emerso nei test effettuati, non ultimi quelli di dicembre.</p>
<p>Il 2 luglio 2012 poi il Sistri diventerà obbligatorio anche per gli imprenditori agricoli (le piccole imprese agricole, quindi) che producono e trasportano rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario verso una piattaforma di conferimento o che conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta.</p>
<p>Infine, a causa della mancanza di impianti di recupero energetico dei rifiuti a livello nazionale, è stata fissata un’ulteriore prorogha, che indica il 31 dicembre 2012 come giorno di entrata in vigore del divieto di conferimento in discarica dei rifiuti speciali ed urbani con potere calorifico inferiore al di sopra dei 13.000 kJ/kg.</p>
<p>Scritto da Anna Tita Gallo</p>
<p>http://www.greenbiz.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=3811&amp;Itemid=97</p>
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		<title>Sistri: arriva il “chiavettone” per l’interoperabilità del sistema di gestione dei rifiuti</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[E’ entrato in vigore il decreto del ministero dell’Ambiente 219/2011, che contiene importanti novità sul fronte Sistri, in teoria improntate alla semplificazione, sebbene in realtà il meccanismo risulta ancora per molti oscuro. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.4 del ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portalerifiutispeciali.it/sistri-interoperabilita-sistema-di-gestione-dei-rifiuti"><img class="alignleft size-full wp-image-3904" style="padding: 5px; border: 1px solid #cccccc; margin-right: 10px; margin-bottom: 5px;" title="novit_sistri__250x166" src="http://www.trasportorifiutispeciali.it/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ed490_novit_sistri__250x166.jpg" alt="" width="250" height="166" /></a>E’ entrato in vigore il decreto del ministero dell’Ambiente 219/2011, che contiene importanti novità sul fronte Sistri, in teoria improntate alla semplificazione, sebbene in realtà il meccanismo risulta ancora per molti oscuro.</p>
<p>E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.4 del 5 gennaio il decreto del ministero dell’Ambiente 219/2011, con modifiche che apporta al Testo unico sul Sistri (Dm 52/2011). Secondo quanto contenuto nel provvedimento, innanzitutto, a gestire i flussi informativi legati al Sistri sarà tutta l’Arma dei Carabinieri, quindi non più soltanto il Comando Carabinieri Tutela Ambiente.</p>
<p>Ma i chiarimenti più importanti riguardano le<span id="more-346"></span> famigerate chiavette usb. Con la definizione nuova di “unità locale”, il delegato non dovrà più sostenere l’obbligo di custodia delle usb, visto che questo spetta al titolare, vale a dire all’impresa iscritta al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Una semplificazione, a quanto pare. Il delegato resta titolare della firma elettronica ma dovrà rispondere soltanto “del corretto inserimento nelle schede Sistri dei dati ricevuti”. In pratica, non dovrà rispondere della veridicità dei dati che avrà inserito.<br />
Esiste poi però anche il delegato per il dispositivo usb per la interoperabilità. E’ semplicemente una figura legata al cosiddetto “chiavettone” per l’interoperabilità tra Sistri e software gestionali delle imprese. Parliamo del caso in cui l’azienda iscritta abbia accreditato il proprio sistema gestionale al servizio di interoperabilità. Questa, appunto, potrà chiedere il dispositivo per l’interoperabilità, il “chiavettone”. Questa usb è abilitata alla firma delle schede Sistri e il suo certificato elettronico, oltre alle credenziali di accesso, sono in possesso del legale rappresentante titolare della firma elettronica e delegato.</p>
<p>Il dispositivo dovrà essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali e si tratta di un luogo da specificare in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilità.</p>
<p>Cosa manca? Il sistema informativo capace di reggere e far girare tutta questa macchina, ma regna l’ottimismo visto che la partenza del Sistri è stata spostata al prossimo 2 aprile.</p>
<p><span>Scritto da Anna Tita Gallo </span><br />
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